Venerdì 29 Marzo

DEFINITI I LIMITI PER IL RICUPERO DEI SEMINTERRATI

Il consiglio comunale, nella seduta dello scorso 25 ottobre, sulla base di quanto previsto da una legge regionale, ha escluso il ricupero dei seminterrati esistenti in alcune parti del territorio cittadino.

Il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti è consentito da una legge regionale dello scorso marzo, a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della nuova normativa e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.

Detto ricupero - secondo la legge regionale 7 / 2017 - è sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei regolamenti edilizi, purché siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza delle persone non sia inferiore a 2,40 metri e ferme restando le norme vigenti in materia di ambiente e paesaggio.

Ai singoli Comuni, la citata legge, consente di disporre l’esclusione di parti del territorio dal ricupero quando vi siano specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati.

Il consiglio comunale della nostra città, nella seduta dello scorso 25 ottobre, ha escluso il ricupero in quelle parti del territorio cittadino – individuati su un’apposita piantina allegata alla delibera - dove si configura un ‘rischio alto’ per la risalita della falda e nelle aree di maggior pregio (area Naviglio e centro città), salvo quando non ci siano compromissioni dell’esterno e del decoro dell’edificio interessato; è richiesta un’altezza minima dei locali seminterrati di 240 cm. più altri 30 cm. per il vespaio areato.

Cernusco sul Naviglio, 8 novembre 2017